Normativa & Obblighi

La legge Antiriciclaggio è volta alla prevenzione dell'immissione di denaro proviente da attività illecite nel sistema bancario e finanziario. Il fenomeno nel corso degli anni ha assunto forme tecniche e tecnologia via via sempre più avanzate e le normative evolvono periodicamente. Le principali misure che la legge antiriciclaggio regolamenta sono:

 

  • Limitazione all'uso del denaro contante
  • Istituzione dell'Archivio Unico Informatico
  • Adeguata verifica della clientela / Profilo di rischio della clientela
  • Analisi operazioni sospette / verifica indici di anomalia
  • Segnalazione operazioni sospette

 

Gli obblighi variano a seconda dell'intermediario di destinazione (banche, fiduciarie, etc) ed hanno un'implementazione adottata con principi di proporzionalità. L'elenco completo ed esaustivo è reperibile sul sito della Banca d'Italia.

 
Principali riferimenti normativi Antiriciclaggio
 
Definizione

Definizione di "riciclaggio" (D.Lgs 231/2007):

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a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

2. Il riciclaggio e' considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

3. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

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