Normativa & Obblighi
La legge Antiriciclaggio è volta alla prevenzione dell'immissione di denaro proviente da attività illecite nel sistema bancario e finanziario. Il fenomeno nel corso degli anni ha assunto forme tecniche e tecnologia via via sempre più avanzate e le normative evolvono periodicamente. Le principali misure che la legge antiriciclaggio regolamenta sono:
- Limitazione all'uso del denaro contante
- Istituzione dell'Archivio Unico Informatico
- Adeguata verifica della clientela / Profilo di rischio della clientela
- Analisi operazioni sospette / verifica indici di anomalia
- Segnalazione operazioni sospette
Gli obblighi variano a seconda dell'intermediario di destinazione (banche, fiduciarie, etc) ed hanno un'implementazione adottata con principi di proporzionalità. L'elenco completo ed esaustivo è reperibile sul sito della Banca d'Italia.
- Provvedimento UIF per l'invio delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate SARA del 25/08/2020 - Provvedimento UIF 25/08/2020
- Disposizioni per conservazione e messa a disposizione dei dati e delle informazioni - Provvedimento Banca d'Italia 24/03/2020
- Provvedimento Banca d'Italia del 30/07/2019: Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
- Provvedimenti Banca d'Italia del 26/03/2019: Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio
- D.Lgs. 90/2017 Normativa Antiriciclaggio - Recepimento IV Direttiva AML
- Provvedimento Banca d'Italia del 03/04/2013 - Tenuta AUI
- Provvedimento Banca d'Italia del10/03/2011 - Struttura Organizzativa
- Provvedimento Banca d'Italia del 23/12/2009 - Tenuta AUI
- D.Lgs. 151/2009 Integrazione Normativa Antiriciclaggio
- D.Lgs. 231/2007 Normativa Antiriciclaggio
- D.Lgs. 109/2007 Normativa Antiterrorismo
Definizione di "riciclaggio" (D.Lgs 231/2007):
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a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
2. Il riciclaggio e' considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.
3. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.
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